Art.1
(a)
E' stata costituita l'Associazione specializzata, senza fini di lucro e
a durata illimitata, denominata:
"PASTORE
SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" (P.S.B.C.I.).
La Societa' nasce il 26 Giugno 2006 e ha sede in Persico
Dosimo (Cremona). Si sviluppa grazie alla passione e
all'amore di un gruppo di persone, composto da proprietari, allevatori,
esperti cinofili e semplici appassionati di questa splendida razza. Il
Club mira ad incrementare e a valorizzare la razza del Pastore Svizzero
Bianco al fine di potenziarne e migliorarne la selezione e
l'allevamento futuro e si propone di fornire le nozioni elementari di
informazione e di formazione per tutti coloro che si avvicinano a
questa splendida Razza. Operera' riunendo le esperienze e le
diverse competenze dei soci (e di persone esterne al Club), per
metterle a disposizione di chiunque voglia conoscere in modo piu'
approfondito il Pastore Svizzero
Bianco.
(b) "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA", dopo aver
raggiunto il numero di almeno 50 Soci proprietari di soggetti di Razza
Pastore Svizzero Bianco, fara' domanda di associazione all'Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osservera' lo
Statuto, i Regolamenti e le delibere, assolvendo scrupolosamente gli
incarichi che le saranno da esso assegnati, sotto l'indirizzo, la
vigilanza, il controllo, il potere di sanzione e di sostituzione
dell'E.N.C.I. stesso.
(c)"PASTORE
SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" riconoscera' il potere di indirizzo, di
vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'
E.N.C.I., ed in particolare il potere dell'E.N.C.I. di nominare un
Commissario Straordinario o ad acta nonche' di adottare ogni altro
provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto
stabilito dallo Statuto Sociale dell'E.N.C.I. nonche' nel Regolamento
di Attuazione del medesimo.
"PASTORE
SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA " prestera' all'ENCI piena
collaborazione. In particolare, il Presidente ha
l'onere di:
-
di dare
riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di
informazioni e chiarimenti avanzate
dall'ENCI;
- di comunicare
all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche
sociali, nonche' ogni altra informazione di rilievo circa l'attivita'
associativa, trasmettendo altresi' gli atti adottati dall'Associazione
in merito alla disciplina e organizzazione delle attivita'
zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.
Art.2
(a)
- "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" mira a svolgere ogni piu'
efficiente azione per migliorare, incrementare e
valorizzare la Razza
del "Pastore Svizzero Bianco" ed a potenziarne la selezione e
l'allevamento. "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" ha
come scopo
il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la
valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza del PASTORE
SVIZZERO BIANCO, svolgendo anche incarichi di ricerca e verifica
affidati dall' E.N.C.I e fornendo i
necessari
supporti
tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del
Libro Genealogico.
A tal fine
l'Associazione "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" fornisce
periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza
unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai
risultati ottenuti.
(b)
- E' facolta' del Consiglio Direttivo di "PASTORE SVIZZERO BIANCO -
CLUB ITALIA" nominare (con possibilita' di revoca motivata)
rappresentanti regionali, locali o settoriali con funzioni informative
ed organizzative sul territorio. Tali rappresentanti devono relazionare
periodicamente al Consiglio Direttivo
sulle attivita'
intraprese e restano in carico per un triennio solare o sino ad una
eventuale revoca.
(c)
- "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" 0rganizza manifestazioni
direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le Societa'
Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Societa'
Specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo
(nel caso di avvenuto Riconoscimento E.N.C.I. di P.S.B.C.I.)
l'approvazione preventiva ed il riconoscimento E.N.C.I. di tali
manifestazioni, nel quadro della disciplina da questi stabilita.
Soci
Art.3
Possono
essere soci della " PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" tutti i
cittadini italiani e stranieri di accertata moralita' che abbiano
interesse verso il miglioramento della Razza "PASTORE SVIZZERO BIANCO"
la cui domanda di Associazione, presentata nei modi previsti dallo
Statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo.
Art.4
La
quota sociale annuale e' dovuta all'inizio di ogni anno solare da ogni
Socio e serve a finanziare le attivita' sociali. I Soci si
dividono in
Soci onorari, Soci ordinari e Soci sostenitori. I loro
diritti e
doveri nei confronti della Societa' (o in conseguenza della loro
appartenenza a quest'ultima) sono uguali : e' diversa solo la misura
della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne
verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative
e all'attivita' del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potra'
nominare i
Soci Onorari ed il Presidente Onorario tra coloro che abbiano acquisito
particolari benemerenze nel campo della
Cinofilia. Ai Soci onorari non
spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota
Sociale.Non hanno diritto di voto i Soci di eta' inferiore ai
18 anni.
Art. 5
Per
far parte in qualita' di Socio della Societa' occorre
avanzare una
domanda scritta, firmata e convalidata dalla firma di almeno un Socio
presentatore ed indirizzata al Presidente. Su ciascuna domanda si
pronuncia il Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere a anche
precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello
Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonche' ad osservare le
disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o
dall'Assemblea. Avverso il diniego di adesione e'
ammesso reclamo
entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al
Presidente, che ha cura di portare la questione
all'attenzione della
prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a Socio,
presentate per
l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio
Direttivo neo eletto.
Art. 6
L'Assemblea
generale dei Soci stabilira' con propria delibera la misura delle quote
annuali dovute alla Societa' dai Soci.
Art. 7
L'iscrizione
a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolera' per l'anno
successivo qualora il Socio non presenti per lettera
raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8
La
qualita' di socio si perde:
a)per dimissioni
presentate nei modo previsti dall'art. 7;
b)
per morosita', che potra' essere dichiarata dal Consiglio
Direttivo successivamente al 31 marzo di ogni anno nel caso il socio
non abbia corrisposto la quota
associativa;
c) per espulsione.
Chi
per qualsiasi causa cessa dalla qualita' di Socio perde ogni diritto
relativo, ma non e' esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9
L'esercizio
dei diritti Sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola
con il versamento della quota Sociale per l'anno in corso. Tutti i Soci
maggiorenni, in regola con il versamento delle quote Sociali per l'anno
in corso, dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le
modifiche dello statuto e per la nomina degli Organi direttivi
dell'Associazione stessa.
Organi Sociali
Art. 10
Sono
Organi della Societa':
a)l'Assemblea
dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d)
il Collegio Sindacale ;(2 Sindaci + 1
supplente)
e) il Comitato
dei Probiviri; (3 Probiviri + 2
supplenti)
f)
la Commissione Tecnica
g) i Delegati
Territoriali ( per le iniziative area Nord Italia
e“ per
le iniziative area Centro-Sud Italia)
Assemblea
Generale dei Soci
Art. 11
L'Assemblea
generale e' composta dai soci in regola con il versamento della quota
Sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di
uguaglianza e democraticita' associativa, ogni Socio ha diritto ad un
voto. Il Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea da altro
Socio
mediante delega scritta. Ogni Socio puo' essere portatore di non piu'
di due deleghe. Non e' ammesso il voto per posta. Le deleghe
debbono
essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che
l'Assemblea abbia inizio.Non sono ammesse correzioni o cancellazioni
sulle deleghe ne e' consentito che un Socio delegato possa trasferire
le proprie deleghe ad un altro.
Art.12
L'Assemblea
generale dei Soci e' presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi
lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa
dovra', prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno,
eleggere fra i presenti due scrutatori, cui spetta verificare la
validita' dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire,
qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei
risultati. L'Assemblea generale dei Soci si pronuncia a
maggioranza di
voti; in caso di parita' la decisione e' nulla, per cui si procedera'
ad un'altra immediata votazione, la quale potra' essere anche ripetuta
sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art.13
L'Assemblea
si riunisce in via ordinaria almeno una volta
all'anno in localita' da definirsi entro il mese di Marzo per
l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per
l'approvazione del programma di attivita' per l'annata in
corso. In via straordinaria
puo' essere convocata in qualsiasi altra data, allorche' lo ritenga
necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda
scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un
terzo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione
dell'Assemblea
e' disposta dal Presidente almeno quindici giorni prima del giorno
fissato per l'adunanza mediante inviti personali da inviarsi a tutti i
Soci. Negli inviti debbono essere indicati la data, la localita' e
l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno da
trattare.
L'Assemblea e' valida in prima convocazione allorche' risulta presente,
di persona o per delega, almeno la meta' piu' uno dei Soci ordinari e
sostenitori. In seconda convocazione l'Assemblea e' valida qualunque
sia il numero del Soci presenti. I Soci onorari
possono partecipare
all'Assemblea e prendere la parola, senza pero' il diritto di voto.
Art.14.
L'Assemblea ha il compio di deliberare :
a) sul
programma generale della Societa';
b)
sull'elezione delle Cariche Sociali;
c) sui
rendiconti finanziari;
d)
sulle modifiche dello Statuto;
e)
sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei
Soci prevista nell'art. 4;
f)
su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di
esclusiva competenza di altro Organo Sociale.
Spetta, inoltre,
all'Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci
effettivi e supplenti.
Consiglio Direttivo
Art. 15
Il
Consiglio Direttivo e' composto da :
a) un
Consigliere nominato dall'E.N.C.I. (quando il sodalizio
sara' riconosciuto dall'Ente medesimo);
b)
quattordici consiglieri eletti
dall'Assemblea generale dei Soci ( o inizialmente proposti
dai soci fondatori).
I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e
possono essere rieletti; qualora durante il triennio
venissero a
mancare per qualsiasi motivo uno o piu' Consiglieri, questi verranno
sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri cosi'
eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando
vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno
sostituito.
Le
dimissioni dei consiglieri non sono revocabili e producono effetto
dalla loro comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo,
il quale non potra' respingerle, dovendosi limitare alla sola presa
d'atto. Se venisse a mancare, invece, piu' della meta' dei
Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intendera'
decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due
mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale
dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio
Direttivo. Il consigliere nominato dall'E.N.C.I. rimane in
carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino
alla successiva sostituzione da parte dell' E.N.C.I.. Il
Consigliere cosi' nominato deve annualmente relazionare all'E.N.C.I.
circa l'andamento dell'Associazione nonche' fornire tutte le
informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di
attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I.
Art. 16
Il
Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in
armonia con le deliberazionidell'Assemblea generale dei Soci ;
-
si esprime sulle domande di ammissione a Socio
- e' responsabile
dell'amministrazione Sociale, approva e sottopone all'Assemblea i
rendiconti morali e finanziari;
-
indice e patrocina manifestazioni,
- sovrintende il
lavoro delle varie Commissioni Tecniche di cui nomina i Responsabili (i
quali potrebbero essere nominati anche all'esterno della
Societa' P.S.B.C.I, per le competenze acquisite nel
campo specifico);
-
sovraintende il lavoro delle 2 Delegazioni
Territoriali di cui nomina 1 Responsabile per
territorio;
- si pronuncia in
caso di acquisto e o di gestione di vari Uffici (nel
caso vi fosse necessita' di costituirli ), ne assume
e licenza il personale, stabilendone mansioni e remunerazioni.
Art. 17
Il
Consiglio Direttivo provvede, altresi', alla nomina del Presidente
e di uno oppure due Vicepresidenti
della Societa' , di uno oppure due Segretari ed
eventualmente di un Tesoriere. Il Presidente ed i
vicePresidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; il/i
Segretario/i ed il Tesoriere possono anche non essere membri del
Consiglio Direttivo; (non lo saranno mai allorche' ricevano una
remunerazione per il loro lavoro.)
Art. 18
Il Consiglio
Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la
maggioranza dei Consiglieri oppure il collegio dei Sindaci. Gli avvisi
di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni
prima di ogni riunione. Il Consiglio Direttivo
e'
presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal vicePresidente
anziano o, qualora questi mancassero, dal Consigliere piu' anziano di
eta' . Le sue riunioni sono valide quando e' presente
la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso
di parita' prevale il voto di chi presiede. I
componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere
dichiarati decaduti dalla carica.
Il Presidente
Art. 19 Il Presidente ha
la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che
in quelli esterni; vigila e cura perche' siano attuate le deliberazioni
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica
alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina Sociale.
In
caso di urgenza puo' agire con i poteri del Consiglio Direttivo: le sue
deliberazioni cosi' adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
all'approvazione di quest' ultimo nella sua prima
riunione.
In
caso di assenza o di impedimento il Presidente e' sostituito dal
vicePresidente piu' anziano. In caso di sue dimissioni spetta al
Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella
prima riunione. Puo' essere nominato dal Consiglio
Direttivo un
Presidente Onorario, anche non consigliere, purche' non
socio. Il
presidente onorario puo' partecipare alle riunioni di consiglio, ma non
ha diritto di voto.
Patrimonio e Amministrazione
Art. 20 Il PATRIMONIO
della Societa' e' costituito:
a)dai
beni mobili
e
immobili;
b)
dalle somme
accantonate;
c) da
qualsiasi
altro bene che sia pervenuto a titolo
legittimo.
Le
ENTRATE della Societa' sono costituite:
a)
dalle
quote
annuali versate dai
Soci;
b) dagli
eventuali contributi concessile da enti o
persone;
c)
dalle
attivita'
di
gestione;
d) da
qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 L'esercizio
finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze
economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri
in carica fino a quando l'Assemblea generale dei soci con
l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli
impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato
dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia
all'E.N.C.I.
Art. 22
In
caso di SCIOGLIMENTO dell'Associazione la stessa Assemblea, sentito il
Collegio Sindacale e gli organi di controllo eventualmente previsti
dalla Legge, dovra' decidere sulla devoluzione del patrimonio
sociale, che sara' destinato esclusivamente a favore delle
Associazioni con finalita' analoghe, o a fini di pubblica
utilita', salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge .
Sorveglianza
Amministrativa (COLLEGIO SINDACALE)
Art. 23
La
sorveglianza amministrativa e contabile e' affidata ad un Collegio
Sindacale composto di due Sindaci,eletti dall'Assemblea generale dei
Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere
rieletti. L'Assemblea generale dei Soci procedera' anche alla nomina di
un Sindaco supplente. I Sindaci hanno lafacolta' di
partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Sorveglianza
Deontologica (COMITATO PROBIVIRI)
Art. 24
Ogni socio e' tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto
dell'ENCI, il relativo Regolamento di attuazione, tutti i Regolamenti
dell'ENCI, nonche' le regole della deontologia e
della correttezza
sportiva. E' soggetto alle decisioni dei probiviri di "PASTORE SVIZZERO
BIANCO CLUB ITALIA", nonche' alle decisioni delle Commissioni di
disciplina dell'ENCI (quando il sodalizio sara' riconosciuto
ufficialmente dall'Ente stesso).
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo
comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla
associazione e' passibile di sanzioni disciplinari che vengono
deliberate dal Comitato dei
Probiviri.
Questo e' formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti
dall'Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano gia' la
carica di consigliere e di sindaco e durano in carica tre anni solari.
Uno dei membri effettivi sara' sempre competente in materie
giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a
carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza
di tre membri del comitato dei probiviri. Qualora un
membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sara' sostituito
dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi
del comitato dei probiviri, questo verra' sostituito dal supplente sino
alla prima riunione dell'assemblea, che provvedera' alla nomina
definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere
avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo
che le inoltra al Comitato dei Probiviri , il quale si
pronuncera' a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver
contestato all'interessato l'addebito rivoltogli e concedera'
un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie
giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente di P.S.B.C.I.. In
caso di mancanze grav il Consiglio Direttivo potra' , in via
provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei
diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovra'
essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo emesso dai
probiviri.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei Probiviri puo'
adottare a carico di un Socio della societa' sono i seguenti:
-
censura,
-
sospensione
fino ad un massimo di tre anni.
In
casi di particolare gravita' che comportino l'espulsione di un socio,
il Comitato dei Probiviri avanzera' la proposta motivata di tale
provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncera' in via
definitiva. La giustizia disciplinare di primo grado e'
amministrata dal Comitato dei Probiviri nonche' (quando il sodalizio
sara' riconosciuto dall'ENCI) dalla Commissione di Disciplina di prima
istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione
dello Statuto ENCI. Le decisioni dei Probiviri
dell'associazione sono appellabili avanti alla commissione di
disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso
scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo
procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della
decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale
dell'ENCI. L'associazione ottempera e da' esecuzione alle decisioni
assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina
di prima e seconda istanza dell'ENCI.
Comitato
Tecnico
Art. 25
I
componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo che ne nomina
altresi' il Presidente. Esso e' composto
da sette membri. Ne fa parte di diritto il Presidente di P.S.B.C.I. ,
che e' anche il Presidente del Comitato. Gli altri componenti verranno
scelti fra:
-soci qualificati
di P.S.B.C.I. dal punto di vista della preparazione tecnica. L'incarico
non e' incompatibile con altre cariche sociali;
-non soci di P.S.B.C.I. purche' scelti fra persone di provata
capacita' tecnica e di conclamate conoscenze di cinognostica.
La durata dell'incarico e' triennale. Il comitato tecnico ha il compito
di indirizzare Consiglio Direttivo e soci verso il raggiungimento di
quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici di Pastore
Svizzero Bianco Club Italia.
Le
proposte formulate dal Comitato Tecnico devono essere sottoposte al
Consiglio Direttivo, al quale spetta comunque di pronunciarsi in via
definitiva sulle proposte medesime allo scopo di attuarle, inoltrandolo
all'ENCI (dopo il Riconoscimento dell'Associazione P.S.B.C.I.) per le
necessarie formalita' .
La
convocazione del Comitato Tecnico verra' effettuata, secondo le norme
dell'art. 18, o dal Presidente del Comitato, il quale potra' convocare
per pareri e proposte di carattere cinotecnico anche i soci titolari di
affisso, o un loro rappresentante, nominato dagli stessi soci
titolari di affisso con le modalita' che verranno previste dal
Consiglio Direttivo.
Varie
Art. 26
Tutte
le cariche in seno alla societa' sono gratuite.
Art. 27Il
presente
statuto, approvato dalla maggioranza dell'Assemblea generale dei Soci,
entra in vigore con effetto
immediato.
Qualsiasi
modifica al presente Statuto non puo' essere proposta all'Assemblea se
non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi
diritto al voto. In questo caso la richiesta deve essere formulata per
iscritto, indirizzata al Presidente e firmata dai
proponenti.
Le
deliberazioni
devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che
riunisca almeno il 50% piu' uno dei Soci aventi diritto al
voto.
Quando
il nostro Club sara' stato riconosciuto dall'ENCI, tutte le modifiche
allo Statuto dell'Associazione,prima di essere presentate
all'Assemblea, devono essere comunicate all'E.N.C.I., per ottenerne la
necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di
Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.
Art. 28
La
P.S.B.C.I. dovra' relazionare all'E.N.C.I. circa il conseguimento degli
obiettivi di selezione con cadenza almeno triennale.
Art. 29
Per
quanto non e' previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
norme vigenti di legge ed ai principi generali di
Diritto.